Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Dpcm (Vedi QUI) che integra quello del 17 giugno 2021 e che fornisce le indicazioni sulle procedure per annullare la validità della certificazione verde in caso di positività al Covid-19 o per certificati ottenuti in modo fraudolento.
 
Il nuovo Dpcm contiene anche le specifiche tecniche utili agli Ordini professionali sanitari per l’estrazione del dato sullo status vaccinale degli iscritti all’Albo, attraverso la piattaforma DGC.
 
Il Dpcm prevede che in caso di accertamento della positività di una persona in possesso di certificazione verde COVID-19, in corso di validità, la Piattaforma nazionale-DGC generi la revoca delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate alla persona risultata positiva al SARS-Cov-2 comunicando la revoca anche al Gateway europeo. Tale revoca sarà poi annullata automaticamente con l’emissione della certificazione verde COVID-19 di guarigione dalla positività che l’ha generata.
In caso di trasmissione errata del risultato di un tampone positivo, le strutture sanitarie facenti capo ai Servizi sanitari regionali, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta o i medici USMAF o SASN hanno a disposizione, tramite il Sistema TS, una funzione di annullamento della revoca, indicandone la motivazione.

Il Dpcm stabilisce poi anche le modalità di revoca in caso di Green Pass ottenuti in maniera fraudolenta o a seguito della sospensione di una partita di vaccino anti COVID-19 risultata difettosa.

E’ poi previsto che il Ministero della salute renda disponibili specifiche funzionalità, che, sulla base delle informazioni trattate nell’ambito della Piattaforma nazionale-DGC, consentano una verifica automatizzata del rispetto dell’obbligo vaccinale da parte dei lavoratori subordinati.

Il Ministero della salute rende disponibili alle Federazioni degli Ordini, previo accreditamento, specifiche funzionalità che, sulla base delle informazioni trattate nell’ambito della Piattaforma nazionale-DGC, possano consentire una verifica automatizzata del rispetto dell’obbligo vaccinale degli iscritti.

Nel caso in cui l’Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, si viene a determinare la sospensione immediata dall’esercizio professionale, dandone comunicazione alle Federazioni nazionali e, nel caso di personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, garantendo il rispetto dei principi di esattezza e di integrità e riservatezza dei dati.

La sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie viene annotata sull’Albo dell’Ordine territoriale e nell’Albo della Federazione nazionale, senza ulteriori specificazioni dalle quali sia possibile desumere il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale da parte dell’esercente la professione sanitaria.

Il Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento dei dati della Piattaforma nazionale-DGC, designa le Federazioni nazionali degli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie quali responsabili del trattamento dei dati effettuato, per la messa a disposizione delle informazioni comprovanti il rispetto dell’obbligo vaccinale.