Dal 1° luglio 2022 verrà abolito l’Esterometro e cambieranno le regole per l’invio della comunicazione delle operazioni transfrontaliere, ossia le operazioni attive e passive che hanno come controparte un soggetto non residente in Italia o non stabilito nel territorio dello stato.
Fino al 30.06.2022 nulla cambierà, infatti per le operazioni realizzate con “controparte straniera” i soggetti passivi IVA continueranno a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate il cd. Esterometro (in autonomia o tramite il proprio commercialista), con periodicità trimestrale contenente i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti.
Inizialmente l’articolo 1, comma 1103, della Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020) aveva stabilito che le nuove modalità di comunicazione delle operazioni transfrontaliere sarebbero entrate in vigore il 1° gennaio 2022 ma poi la Legge di conversione al D. L. 146/2021 ha rinviato di 6 mesi tale disciplina.
In base alla nuova normativa si stabilisce, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, che i dati attualmente trasmessi tramite l’esterometro dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate telematicamente tramite lo Sdi, utilizzando il formato Xml della fattura elettronica.
La trasmissione dovrà essere effettuata:
- nel caso di operazioni attive, entro i normali termini di emissione delle fatture che ne certificano i corrispettivi;
- nel caso di operazioni passive, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti cartacei comprovanti l’operazione o di effettuazione delle operazioni.
Per quanto riguarda le operazioni attive, poco cambierà circa la modalità operative rispetto a quanto avviene per le fatture attive nazionali, con la produzione di una fattura elettronica di tipo TD01 e con la sola differenza che il destinatario sarà il cliente estero (prassi già ampiamente utilizzata proprio al fine di evitare l’invio dell’esterometro).
L’operatività, invece, cambierà sostanzialmente in relazione alle fatture passive, che il fornitore estero continuerà a emettere in modalità analogica. In tale situazione il soggetto passivo, che riceverà una fattura cartacea dal suo fornitore estero, dovrà generare un documento elettronico (autofattura elettronica) in formato Xml e trasmetterlo all’Agenzia tramite lo Sdi entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento, in tempo utile per poterne tener conto nella liquidazione Iva.
Ricordiamo che il tipo documento da trasmettere dovrà essere uno dei seguenti:
- TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
- TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, del Dpr. 633/72.
Si tratta di una modalità operativa non nuova e utilizzabile già da quest’anno, ma che al momento ha mostrato avere una diffusione piuttosto ridotta.
Per venir incontro agli operatori, le software house stanno in questi mesi analizzando e predisponendo specifiche funzionalità in grado di generare e di trasmettere automaticamente allo
Sdi i documenti elettronici di tipo TD17/TD18/TD19 direttamente dai propri gestionali.
Procedura
All’atto della ricezione della fattura passiva cartacea emessa dal fornitore estero, l’operatore continuerà a registrarla con le consuete modalità in prima nota IVA, tuttavia, trattandosi di fattura emessa da un fornitore estero il soggetto passivo dovrà, con i dati in suo possesso, provvedere alla generazione e la trasmissione del documento Xml di tipo TD17/TD18/TD19. La fattura emessa verso soggetti non stabiliti nel territorio dello stato, dovrà riportare nell’elemento denominato il codice “XXXXXXX” (sette volte “X”).
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