Con la rottamazione quater viene prevista la possibilità per i contribuenti di rottamare i carichi affidati all’agente della riscossione (esattoria) dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, presentando apposita istanza in modalità telematica entro il 30 aprile 2023, termine poi prorogato al 30 giugno 2023.
Viene data la possibilità al contribuente, che non sia riuscito a far fronte ai propri impegni tributari, di pagare esclusivamente i debiti presenti in esattoria, stralciando gli importi dovuti a titolo di sanzioni e interessi. L’importo risultante dalla definizione potrà essere versato in una unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (il termine originario era il 31 luglio 2023) o in due soluzioni la prima entro il 31 ottobre 2023 e la seconda entro il 30 novembre 2023 oppure in 18 rate in 5 anni con le prime due scadenti rispettivamente il 31 ottobre ed il 30 novembre 2023 (pari all’importo del 10% delle somme dovute) e le restanti rate ripartite nei successivi 4 anni, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno (decorrenza 2024). Nel caso in cui il contribuente decidessi di rateizzare l’importo, dal 1° novembre 2023 saranno calcolati gli interessi al tasso del 2% annuo.
Il contribuente avrà la possibilità di richiedere sul sito dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione il prospetto informativo con l’indicazione dei carichi che possono essere rottamati unitamente con i relativi importi da pagare.
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