Adepp, con esonero contributivo finalmente recuperato 1 miliardo di tasse

Finalmente lo Stato utilizza per i professionisti le tasse versate dalle loro Casse di previdenza – afferma Alberto Oliveti, Presidente dell’Associazione Degli Enti di Previdenza Privati (Adepp) –. Dopo esserci tanto battuti, il miliardo di euro destinato all’esonero contributivo dei professionisti iscritti agli Ordini è una vittoria e un atto di giustizia.
Ogni anno gli enti di previdenza privati versano mezzo miliardo di imposte sui contributi ricevuti dagli iscritti e questa manovra, sommata agli 1,2 miliardi ottenuti con il reddito di ultima istanza, è come se rappresentasse il recupero di quattro anni di fiscalità indebita.
Speriamo che il Governo voglia dare continuità a quest’azione emergenziale, usando le tasse versate dagli enti di previdenza privati anche per finanziare l’ISCRO, cioè l’indennità di disoccupazione di cui si sta discutendo al tavolo del lavoro autonomo, per i propri professionisti.
Questa sorta di restituzione fiscale è anche espressione di solidarietà intercategoriale. È evidente infatti che ci sono Casse hanno versato più tasse ma i cui professionisti hanno ricevuto meno aiuti e viceversa. Utilizzare parte delle tasse pagate per finanziare iniziative di solidarietà fra categorie professionali è un’idea lungimirante
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Articolo 3
 (Criteri e modalità per la concessione dell’esonero in favore dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)
 La quota parte del limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, destinato ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 è pari a 1000 milioni di euro. L’esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali complessivi di competenza dell’anno 2021 e in scadenza entro il 31 dicembre 2021, con esclusione dei contributi integrativi.
 2 Le domande per l’ottenimento dell’esonero di cui al presente articolo sono presentate dai professionisti entro il 31 ottobre 2021 agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 cui sono iscritti, che ne verificano la regolarità.
 La domanda è presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali ed è corredata della dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:
 a) di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
 b) di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge n. 222 del 1984 e da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato;
 c) di non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;
 d) di aver conseguito nell’anno di imposta 2019 un reddito professionale non superiore a 50.000 euro;
 e) di aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019;
 f) di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.
 Alla domanda deve essere allegata copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale.
 Sono considerate inammissibili le domande prive delle indicazioni di cui al comma 3 e degli allegati di cui al comma 4 o presentate dopo il 31 ottobre 2021.
 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al rimborso degli oneri sostenuti dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 sulla base di apposita rendicontazione.
 Gli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.103 trasmettono l’elenco dei soggetti ai quali è stato concesso l’esonero all’Agenzia delle entrate, con le modalità e i termini definiti con il provvedimento di cui all’articolo 2, comma 8, e all’ Istituto nazionale della previdenza sociale per ricevere le informazioni necessarie ad effettuare i controlli.
 Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 comunicano con cadenza mensile a partire dal 1° maggio 2021 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze i risultati del monitoraggio delle domande ammesse. Quantificato l’ammontare complessivo delle agevolazioni, con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministero dell’economia, saranno definiti i criteri e le modalità alle quali gli enti dovranno attenersi per riconoscere l'agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto. 

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