Alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in risposta a due Interpelli (n.438 e n.439 del 05/10/2020) è stato definito che per poter beneficiare del “CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI” occorre produrre documenti con apposita dicitura pena la perdita del beneficio.

L’Agenzia ha confermato che i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare:

  • l’effettivo sostenimento dei costi agevolabili;
  • la corretta determinazione dei costi agevolabili.

La documentazione idonea consiste nelle fatture e negli “altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati”, recanti l’espresso riferimento alla norma agevolativa ovvero una dicitura similare alla seguente:

“Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019”.

Inoltre l’Agenzia delle entrate ha fornito i seguenti importanti chiarimenti:

  • in caso di acquisizione del bene a titolo di proprietà la fattura sprovvista di dicitura non è considerata idonea e determina la conseguente revoca, in sede di eventuale controllo, del beneficio;
  • in caso di acquisizione del bene tramite contratto di locazione finanziaria il contratto di leasing e le fatture per canoni di locazione sprovvisti di dicitura non sono considerati idonei e determinano la conseguente revoca, in sede di eventuale controllo, del beneficio;
  • la modalità di regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura può consistere alternativamente nell’apposizione di una scritta indelebile (anche con apposito timbro) sulla copia cartacea oppure nell’integrazione elettronica;
  • la regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura può essere effettuata ex post, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.

Le modalità di regolarizzazione delle fatture e dei documenti rilevanti sprovvisti di dicitura, sono le seguenti:

  • in caso di fatture emesse in formato cartaceo, è consentita all’acquirente l’apposizione della dicitura sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;
  • in caso di fattura elettronica è consentita al beneficiario l’apposizione della dicitura sulla stampa cartacea del documento apponendo la scritta indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell’articolo 34, comma 6, D.P.R. 600/1973;
  • in caso di fattura elettronica è consentita al beneficiario, in alternativa alla scritta indelebile, l’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso, secondo le modalità indicate in tema di inversione contabile nella circolare AdE 14/E/2019. Come precisato nella circolare AdE 13/E/2018, vista la natura del documento elettronico transitato tramite SdI, di per sé non modificabile e quindi non integrabile, qualsiasi integrazione della fattura può essere effettuata secondo le modalità indicate dalla risoluzione AdE 46/E/2017 e le circolari richiamate, ovvero predisponendo un altro documento da allegare al file della fattura da integrare, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Il beneficiario potrà inoltre evitare di procedere alla materializzazione analogica della fattura originaria ed inviare allo SdI il documento integrato in modo da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.

Alla Luce di quanto sopra:

Al momento dell’acquisto di  Beni Strumentali ammortizzabili , occorre  richiedere al fornitore (laddove non provveda in autonomia) l’apposizione della dicitura identificativa dell’agevolazione che riportiamo nuovamente:

“Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019”

LA MANCANZA DI TALE DICITURA IMPLICA LA DECADENZA DAL BENEFICIO E L’IMPOSSIBILITA’ AD UTILIZZARE IL CREDITO D’IMPOSTA

Per sanare il pregresso occorre provvedere all’integrazione delle fatture di acquisto beni strumentali nuovi e alla Conservazione sostitutiva delle stesse.

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