ORDINANZA SINDACALE
N. 6/2020 del 23/02/2020
OGGETTO: MISURE URGENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19.
(ART.50 DEL DGLS 267/2000)
Settore Segretario Generale
Servizio SERVIZIO AUTONOMO UFFICI STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE –
UFFICIO DI GABINETTO
IL SINDACO
Visto l’art 50 del Dgls 267/2000) e seguenti che recita espressamente “In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale… in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni ogni Sindaco adotta le misure
necesarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti…“
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 21 febbraio 2020;
Visto il Decreto Legge del 21 febbraio 2020 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 che prevede espressamente le seguenti misure di prevenzione-sicurezza:
• il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all’area interessata;
• la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;
• la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione;
• la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei;
• la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
• l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente, per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva;
• la sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale;
• la possibilità che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
• la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe ed introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati.
Considerato che è stata accertata la positività di un caso di contagio al “Codiv19“ di un residente nel Comune di Sesto San Giovanni;
Stante la necessità e l’urgenza di adottare misure di contenimento, come precisato dal Decreto legge del 21 febbraio 2020, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati
RITENUTA
la propria competenza quale rappresentante della comunità locale e autorità sanitaria locale,nelle more dell’auspicato intervento da parte della Regione o dello Stato ai sensi dell’art.32 della L.833 del 1978 e dell’art.50 c. 5 e 6 del D.lgs 267/2005 che dispone “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità
locale“
ORDINA
La sospensione dei servizi rivolti al pubblico sul territorio comunale qui elencati in modo indicativo e non esaustivo:
• Scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private;
• Asili nido pubblici e privati;
• Tutti gli eventi previsti in città ivi compreso le manifestazioni del Carnevale 2020;
• Le attività sportive in tutti gli impianti sportivi pubblici e privati;
• Tutte le attività rivolte al pubblico svolte da Parrocchie, oratori, professioni di culto e associazioni culturali e religiose di Sesto San Giovanni;
• Centri commerciali (Sarca e Vulcano) ad eccezione dell’erogazione dei beni di prima necessità, previo l’adozione di dispositivi di prevenzione, protezione e sicurezza;
• Centri anziani;
• Attività private svolte in luoghi chiusi aperti al pubblico (cinema, teatri, concerti e attività similiari).
La sospensione di tutti i servizi comunali rivolti al pubblico qui elencati in modo indicativo e non esaustivo:
• Anagrafe, CIE, certificati e residenze;
• Protocollo;
• Messi comunali;
• Mercati comunali;
• Ufficio nidi;
• Asili nido pubblici e privati;
• Scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private (ivi compresi i servizi di refezione scolatica);
• Biblioteche;
• Civiche scuole;
• Tutti gli eventi previsti in città ivi compreso le manifestazioni del Carnevale 2020;
• Attività sportive nelle palestre comunali;
• Casa delle associazioni;
• Spazio Arte;
• Informagiovani/Punto zero;
• Sue e suap;
• Pass disabili e cimiteri;
• Segretariato sociale;
• CDD disabili (ivi compresi i servizi di refezione scolatica);
• Trasporto scolastico e trasporto disabili;
• Tributi e catasto;
• Sportello Inps del Comune;
• Agenzia casa;
• Uffici Nagest per Erp;
• Urp;
• Concorsi salvo adempimenti amministrativi;
• Gare d’appalto salvo adempimenti amministrativi;
• Polizia Locale salvo quanto al punto successivo;
• Centri anziani.

Sono garantiti i seguenti servizi essenziali ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno
1990, n.146:
• stato civile e servizio elettorale;
• igiene, sanità ed attività assistenziali;
• attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
• produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e
la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
• raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
• servizi del personale;
Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all’art. 2, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
• raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte;
• attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti;
• servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
• servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti e ai minori affidati alle apposite strutture a carattere residenziale;
• farmacie comunali: prestazioni ridotte con personale anche in reperibilità;
• servizio attinente ai magazzini generali, limitatamente alla conservazione e allo svincolo dei beni deteriorabili;
• servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione, con ridotto numero di squadre di pronto intervento in reperibilità 24 ore su 24;
• servizio cantieri, limitatamente alla custodia sorveglianza degli impianti, nonché misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;
• fornitura di acqua, luce e gas da garantire attraverso un ridotto numero di personale come nei giorni festivi nonché con la reperibilità delle squadre di pronto intervento ove normalmente previste;
• servizio attinente ai giardini zoologici e fattorie, limitatamente all’intervento igienico sanitario e di vitto per gli animali e alla custodia degli stessi;
• servizio di polizia municipale, da assicurare con un nucleo di personale adeguato limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti:
a) attività richiesta dall’autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori;
b) attività antinfortunistica e di pronto intervento;
c) attività della centrale operativa;
d) vigilanza casa municipale;
e) assistenza al servizio di cui al punto 8) in caso di sgombero della neve;
• servizi culturali: da assicurare solo l’ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali di proprietà dell’amministrazione;
• servizi del personale limitatamente all’erogazione degli emolumenti retributivi, all’erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali per le scadenze di legge;
• servizio di protezione civile, da presidiare con personale in reperibilità;
• servizio di nettezza urbana, nei termini fissati dal vigente accordo di settore;
• servizio attinente alle carceri mandamentali, limitatamente alla vigilanza, confezione e distribuzione del vitto.
RACCOMANDA
a tutti i cittadini di rispettare tutte le misure igieniche e sanitarie già diramate da Regione Lombardia e Ministero della Sanità quali:
• lavarsi spesso le mani possibilmente con soluzioni idroalcoliche;
• evitare contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie;
• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
• coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce;
• non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti;
• contattare il numero di emergenza 112 se hai febbre, tosse, difficoltà respiratorie e mal di gola.
Di trasmettere il seguente provvedimento a:

  1. Ministero della Sanità;
  2. Presidenza Regione Lombardia;
  3. Prefettura di Milano;
  4. Comando dei Carabinieri;
  5. Guardia di Finanza;
  6. Comando di Polizia di Stato;
  7. Comando di Polizia Locale;
  8. Asst di Milano;
  9. Asst distretto di Sesto San Giovanni.
    Di trasmettere altresì la presente ordinanza agli uffici comunali per la sua osservanza ed affinchè provvedano ad informare direttamente:
    • Dirigenti scolatici (scuole private epublbiche di ogni ordine e grado);
    • Le aziende titolari di appalto di servizi gestiti per l’Ente comunale;
    • Centri anziani;
    • Parrocchie, oratori, professioni di culto e associazioni culturali e religiosi di Sesto San Giovanni;
    • Società sportive;
    • Alle OOSS;
    • Ogni altra attività interessata dalla presente ordinanza.
    AVVERTE CHE
    – la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al 01 marzo 2020 e comunque fino ad adozione di nuovo provvedimento;
    – ai sensi degli art. 21 bis e 21 ter della L. 241/90 il presente provvedimento acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile.
    – a provvedere all’esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge;
    – l’attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale, a tutte le forze dell’ordine e ai presidi sanitari;
    – il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all’art.650 del Codice Penale.
    – contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.
    Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio.
    Allegati:
    IL SINDACO
    Documento firmato digitalmente
    (ROBERTO DI STEFANO)