Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Decreto del 3 marzo 2023, n. 91, relativo al nuovo “Regolamento in materia di sospensione delle attività della struttura che esercita attività odontoiatrica, ai sensi dell’articolo 1, comma 156 della legge 4 agosto 2017, n. 124” che, pertanto entrerà in vigore venerdì 4 agosto p.v..
Il tema, che era stato oggetto di dibattito in occasione di un precedente Consiglio delle Regioni ANDI, apporta modifiche all’attività di vigilanza e sospensione dell’autorizzazione sanitaria per le strutture che sono obbligate a dotarsi di un direttore sanitario.
A seguire i riferimenti normativi relativi al nuovo regolamento, di interesse per la professione odontoiatrica:
–Legge n.409 /1985: titoli abilitanti l’esercizio della professione sanitaria odontoiatrica
–D.Lgs. 502/1992 art.8 ter: autorizzazione all’esercizio della attività sanitaria. Dipende dal recepimento delle DGR regionali ed è applicata/modulata in modo disomogeneo sul territorio nazionale
–Legge 124/2017 :
Art- 1 comma 153 : l’esercizio della attività odontoiatrica è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso dei titoli abilitanti ….che prestano la propria attività come liberi professionisti. L’esercizio della attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e all’interno delle quali le prestazioni siano erogate da soggetti in possesso dei titoli abilitanti.
Art.1 comma 154: le strutture polispecialistiche aventi un ambulatorio odontoiatrico ove il direttore sanitario non sia iscritto all’albo degli Odontoiatri devono nominare un direttore sanitario responsabile dei servizi odontoiatrici in possesso dei requisiti.
Art.1 comma 155: il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici deve svolgere tale funzione per una sola struttura.
Art.1 comma 156: il mancato rispetto degli obblighi dei commi 153,154 e 155 comporta la sospensione della attività della struttura.
Art 1. : Definisce l’ambito applicativo del regolamento in riferimento all’art.1 comma 156 della Legge 124/2017 precedentemente indicato. In pratica disciplina le modalità operative della diffida e della, eventuale, sospensione della attività odontoiatrica, nonché del suo reintegro.
Art.2 comma 1: Ciascuna regione individua un ufficio competente per l’accertamento dei requisiti di legge previsti e per la relativa attività di vigilanza.
Art.1, comma 2: Le strutture che esercitano attività odontoiatrica inviano all’ufficio competente ogni cinque anni una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a cura del titolare e/o legale rappresentante circa la permanenza dei requisiti di cui ai commi 153,154,155 dell’art 1 della Legge 124/2017
Art. 3, comma 2 : in caso di violazione accertata della normativa la struttura viene diffidata dall’ufficio regionale competente a provvedere all’adeguamento alla normativa entro 90 giorni e a nominare immediatamente un direttore sanitario provvisorio. Nel caso detta figura provvisoria non sia nominata tempestivamente verrà nominata dall’ufficio regionale competente
Art. 3, comma 3 : decorsi i 90 giorni ed in assenza di adeguamento della struttura subentra la sospensione della attività e la sua chiusura fino a che non verranno rimosse le cause alla base della diffida.
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