L’introduzione dal 1° luglio 2022 della fatturazione elettronica, anche, per i forfettari comporta un’analisi preliminare sugli adempimenti tecnico-fiscali e sui possibili vantaggi.
Si ricorda che tale obbligo è stato introdotto per i contribuenti in regime forfettario che nel 2021 hanno superato l’ammontare di compensi o ricavi di € 25.000,00 ragguagliati all’anno; per i contribuenti che nell’esercizio 2021 non hanno superato tale soglia, l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024.
I forfettari soggetti a fatturazione elettronica hanno l’obbligo di conservazione a norma sia delle fatture ricevute sia di quelle emesse, ai sensi dell’Art. 39 Dpr 633/72. Non si tratta di mera memorizzazione ma andrà attivata la conservazione digitale con il portale dell’Agenzia delle Entrate o con specifico software.
L’imposta di bollo, se dovuta, sarà assolta con bollo virtuale.
La numerazione non subirà modifiche, si proseguirà con numerazione in progressione rispetto alle fatture non elettroniche e non saranno necessari i registri sezionali.
Parlando dei vantaggi, ai sensi dell’Art. 3 Dlgs 127/2015, con decorrenza 2023, in relazione ai soli redditi d’impresa o libero professionali, vengono ridotti di due anni i termini di decadenza degli accertamenti in presenza delle seguenti condizioni:
- emissione fatturazione elettronica;
- tracciabilità dei pagamenti superiori ad euro 500,00, effettuati e ricevuti;
- comunicazione con riferimento ad ogni esercizio dei presupposti in dichiarazione dei redditi.
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