Il Governo, per contrastare la pandemia da Covid in Italia, ha deciso di estendere l’uso obbligatorio del Super Green Pass ad un ampio numero di attività e servizi tali per cui la zona bianca e quella gialla diventeranno pressoché uguali alla zona arancione, a partire dal 10 gennaio 2022.

Uno degli aspetti che continueranno a differenziare le varie zone riguarda il regime degli spostamenti che, per ora, non sono contemplati nei decreti-legge del governo. In zona arancione sarebbe previsto l’ambito comunale come limite per chi è sprovvisto di Green Pass, mentre anche dopo il 10 gennaio 2022 in zona bianca e gialla ci si potrà continuare a spostare liberamente senza certificato verde, non invece in quella arancione.

Dove serve il Super Green Pass dal 10 gennaio 2022 (in zona bianca, gialla e arancione)

Le attività/servizi che, in zona bianca, gialla e arancione, richiederanno dal 10 gennaio 2022 l’esibizione obbligatoria del Super Green Pass da vaccino/guarigione sono le seguenti:

  • Utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea solo con super green pass.
  • Trasporto scolastico, anche dedicato, dai 12 anni compiuti solo con super green pass.
  • Accesso agli impianti di risalita nei comprensori sciistici solo con super green pass.
  • Accesso dei visitatori a strutture sanitarie, socio-sanitarie, residenziali, socioassistenziali e hospice solo con super green pass (già vigente oggi e con tampone negativo oltre al super green pass se non si è già fatta la terza dose).
  • Consumazione al tavolo, sia all’aperto che al chiuso, nonché consumazione al banco nei locali della ristorazione (bar, ristoranti, etc.) solo con super green pass.
  • Alloggio solo con super green pass in hotel e strutture ricettive, nonché fruizione del servizio di ristorazione, sia all’aperto che al chiuso, sia riservato o meno ai soli clienti della struttura ricettiva.
  • Attività sportiva o motoria, sia all’aperto che al chiuso, in palestre, piscine e centri natatori solo con super green pass.
  • Accesso agli spogliatoi e alle docce per l’attività sportiva solo con super green pass.
  • Sport di squadra e attività sportiva in centri e circoli sportivi sia all’aperto che al chiuso (ad esempio i calcetto) solo con super green pass.
  • Sport di contatto al chiuso solo con super green pass.
  • Accesso solo con super green pass a spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali al chiuso (con capienza al 100%). In tutti questi luoghi vige inoltre il divieto di consumazione di cibi e bevande.
  • Sono vietati ovunque all’aperto i concerti ed eventi assimilati che comportino assembramenti.
  • Accesso a mostre, musei e altri luoghi della cultura (compresi archivi e biblioteche) solo con super green pass.
  • Feste sia conseguenti che non conseguenti a cerimonie civili e religiose al chiuso richiedono il super green pass.
  • Tutte le feste ed eventi assimilati all’aperto che comportino assembramenti sono vietate ovunque.
  • Accesso a competizioni ed eventi sportivi in stadi e palazzetti con capienza del 35% al chiuso e del 50% all’aperto solo con super green pass. Tale disposizione è già vigente dall’entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.
  • Accesso a sagre e fiere, anche su aree pubbliche, solo con super green pass.
  • Accesso a convegni e congressi, sia all’aperto che al chiuso, solo con super green pass.
  • Accesso ai centri benessere sia all’aperto che al chiuso solo con super green pass.
  • Accesso ai centri termali sia all’aperto che al chiuso solo con super green pass (salvo che per livelli essenziali di assistenza e le attività riabilitative o terapeutiche).
  • Accesso a parchi tematici e di divertimento solo con super green pass.
  • Accesso solo con super green pass anche ai centri culturali, centri sociali e ricreativi.
  • Accesso a sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò solo con super green pass.

Dove serve il Super Green Pass solo in zona arancione

Oltre alle zone e attività appena descritte, dal 10 gennaio 2022 varranno anche per le precedenti zone di rischio, le attività e i servizi che anche dopo tale data richiederanno il super green pass solo in zona arancione (ma non in quella gialla o bianca), sono le seguenti:

  • Accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi) solo con super green pass in zona arancione.
  • Corsi di formazione in presenza solo con super green pass in zona arancione (in zona bianca e gialla basta il green pass base).

Quarantene

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applichi a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Di seguito il testo scaricabile del DL 229