Con la sentenza della Seconda Sezione, pubblicata il primo giugno 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) delle Marche ha nuovamente confermato il no alla autonomia di esercizio della professione di igienista dentale. Il tribunale ha, infatti, respinto il ricorso presentato dalla Federazione Nazionale e dagli Ordini territoriali dei TSRM e PSTRP (che rappresentano l’Ordine professionale e la Federazione Nazionale degli Igienisti dentali), confermando la legittimità dei nuovi manuali di autorizzazione della Regione Marche.
Al centro della disputa legale, che ha visto l’intervento anche della Fnomceo e degli Ordini provinciali dei Medici e degli Odontoiatri delle Marche, era la legge regionale riguardante i requisiti organizzativi per gli studi professionali (DGR 214/2023)
Il TAR, dopo aver analizzato i temi del ricorso, ha confermato la linea della Regione, in base alla quale, richiamando i precedenti della sentenza del Consiglio di Stato , Sezione III, n. 1703 del 9 marzo 2020 , è stato ribadito che l’Igienista dentale, pur godendo di piena autonomia nello svolgimento pratico dei trattamenti, non può aprire uno studio professionale totalmente autonomo. Deve esserci una “compresenza spaziale” e un legame funzionale con l’Odontoiatra all’interno della stessa struttura, a tutela della sicurezza del paziente.
Durante la causa è stata anche superata la disputa sul termine “prescrizione medica” (inizialmente inserito dalla Regione e contestato dagli Igienisti). La Regione Marche ha, infatti, corretto il testo adottando la formula “indicazione medica”, che si allinea perfettamente alla normativa nazionale (D.M. 137/1999).
Infine, il TAR definitivamente esclude che, la pretesa da parte delle rappresentanze degli igienisti di una riserva rispetto alle prestazioni di igiene orale, abbia fondamento giuridico. Questa previsione non “assorbe” la professione dell’igienista, ma risponde al principio per cui il medico può gestire situazioni complesse (es. necessità di anestesia o diagnosi di patologie) che esorbitano dalle competenze dell’igienista.
Il vecchio concetto di ‘stretta dipendenza’ è oggi evoluto in quello di necessaria integrazione funzionale […] di modo che alla previa valutazione della necessità del trattamento si associ una pronta disponibilità dell’odontoiatra ad intervenire.
In conclusione, il ricorso è stato in parte dichiarato improcedibile (per le modifiche già apportate dalla Regione in corso di causa) e in parte respinto. Resta, quindi, confermato che l’Igienista dentale deve operare in sinergia e nello stesso spazio fisico del Medico Odontoiatra.
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