Con l’entrata in vigore del decreto legge n. 172 denominato “Super Green Pass” del 26 novembre u.s., a partire dal 15 dicembre p.v. entreranno in vigore alcune modifiche di interesse e più precisamente:

  • tutti i lavoratori che a qualsiasi titolo afferiscono ad una struttura dotata di autorizzazione sanitaria sono soggetti sottoposti all’obbligo vaccinale;
  • tutti gli operatori sanitari e di interesse sanitario (ASO) che hanno terminato il ciclo vaccinale della prima e seconda dose di richiamo, sono soggetti obbligati alla terza dose di richiamo;
  • al titolare di studio ed al datore di lavoro più in generale corre l’obbligo della verifica del Green Pass, sotto la sorveglianza del Direttore sanitario ove previsto dalla legge;
  • gli Ordini professionali competenti per territorio e per le professioni sanitarie loro afferenti assumono al posto delle AUSL territoriali l’onere della verifica e di accertamento dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale. L’inadempimento provoca la sospensione immediata dalla professione e l’annotazione nell’Albo.


L’app VerificaC19 sarà aggiornata e consentirà, nel rispetto del GDPR, di effettuare i dovuti controlli e di verificare quindi l’assolvimento dell’obbligo vaccinale. Restano valide le precedenti indicazioni di ANDI per quanto riguarda l’adeguamento della documentazione privacy dello studio per il Green Pass. Se il personale impiegato non risultasse in possesso del Green Pass sarà sospeso (assente ingiustificato) pur mantenendo il posto di lavoro e invitato a prenotare la vaccinazione o a produrre valida documentazione dell’esonero.

Di seguito è possibile visualizzare le seguenti normative:

  • Legge 502 (art. 8ter); (Vedi QUI)
  • Decreto Legge 44/2021 convertito dalla Legge 28 maggio 2021 n. 76; (Vedi QUI)
  • Decreto Legge n. 172 del 26/11/2021 di cui segnaliamo di seguito le principali modifiche (Vedi QUI):

Capo 1 Obblighi vaccinali ART. 1 (Obblighi vaccinali)

Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) dopo l’articolo 3-bis è inserito il seguente: 

Art. 3-ter” (Adempimento dell’obbligo vaccinale) 
1. L’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2
comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della
successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del
Ministero della salute.»; 

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: 

Art. 4 (Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario) 

è stato modificato:

1 “...omissis... La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”.

2 “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale ...omissis..., non sussiste l’obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita. 

3 “Gli Ordini degli esercenti professioni sanitarie ...omissis... eseguono immediatamente la verifica ...omissis... l’Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione di richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dall'invito o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1 ...omissis.... 

4 ...omissis... L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è adottato da parte dell’Ordine territoriale competente, all’esito della verifica di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale. 

5. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato ...omissis.... 

6. Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’iscrizione ...omissis....

ART. 2 Estensione obbligo vaccinale

1. ...omissis... 

c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui
all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che
svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4
e 4 -bis;


ART. 10 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.