Sulla Gazzetta Ufficiale n.12 del 17 gennaio è stato pubblicato il provvedimento relativo alla Legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020”. Detto provvedimento sarà vigente a partire dal 1° febbraio 2022 e contiene diverse norme di interesse della categoria medico-odontoiatrica.
L’art. 5, comma 1, lett. a) – g) (Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali – Procedura di infrazione n. 2018/2295) reca disposizioni in materia di libera circolazione dei lavoratori intervenendo sul decreto legislativo n. 206 del 2007, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Come specificato nella relazione illustrativa dell’originario disegno di legge, le modifiche si sono rese necessarie in seguito alle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione n. 2018/2295, allo stadio di parere motivato ex articolo 258 TFUE.
La direttiva 2005/36/CE, modificata dalla direttiva 2013/55/UE, fissa le regole con cui uno Stato membro, che sul proprio territorio subordina l’accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce le medesime qualifiche acquisite in uno o più altri Stati membri che permettono al titolare di esercitarvi la stessa professione e di avere accesso alla stessa.
Nell’ordinamento interno il provvedimento di recepimento della direttiva 2005/36/CE è il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, successivamente modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, che ha recepito la direttiva 2013/55/UE. In particolare, la lettera a) modifica il comma 1-bis dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 206/2007, al fine di ridefinire l’ambito di applicazione del decreto stesso.
La novella è volta a ricomprendere nell’ambito di applicazione della normativa interna sul riconoscimento delle qualifiche, i tirocini professionali effettuati al di fuori del territorio nazionale, non più solo dai cittadini italiani ma anche dai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea residenti in Italia.
La lettera b) modifica l’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 206/2007, riguardante la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche nei diversi Stati membri. L’intervento è volto a limitare ai casi di dubbio fondato la possibilità per le autorità italiane di verificare, presso lo Stato membro di origine, le informazioni fornite dal richiedente.
La lettera c) interviene sull’articolo 9 del decreto legislativo n. 206/2007, in materia di libera prestazione di servizi e prestazioni occasionali e temporanee. In particolare:
• modifica il comma 1 del suddetto articolo, al fine di prevedere anche nell’ordinamento italiano il divieto di esigere da un prestatore di servizio in via temporanea e occasionale un anno di esercizio della professione nello Stato d’origine, nel caso in cui la professione sia regolamentata nello Stato membro di stabilimento.
• prevede la riformulazione del comma 3-bis, concernente i controlli per verificare il carattere temporaneo ed occasionale dei servizi prestati su tutto il territorio nazionale; al riguardo la possibilità di effettuare controlli viene limitata ai soli casi in cui sussistano “motivati dubbi” ed è soppressa la disposizione che prevede la possibilità di richiedere ai prestatori, una volta l’anno, informazioni sui servizi effettivamente forniti sul territorio italiano.
• interviene sul comma 4, concernente l’ambito di applicazione delle norme professionali cui assoggettare il prestatore in caso di libera prestazione di servizi, riproducendo testualmente il contenuto della Direttiva (art.5 par. 3) e dunque limitando il medesimo ambito applicativo alle norme direttamente connesse alle qualifiche professionali.
La lettera d) interviene in materia di adempimenti per l’esercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale, con particolare riguardo alla dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore. Allo scopo si modifica l’articolo 10, primo comma, eliminando l’obbligo per il prestatore di servizi di fornire informazioni sulla prestazione che intende svolgere.
La lettera e) incide sull’articolo 11, in materia di verifica preliminare delle qualifiche professionali del prestatore nei casi delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica che non beneficiano del riconoscimento. La modifica è volta a specificare che la verifica preventiva è possibile unicamente se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e non va oltre quanto è necessario a tal fine.
La lettera f), sempre con riferimento alla prestazione di servizi temporanea e occasionale, modifica l’articolo 14, comma 1, concernente le richieste di informazioni tra autorità competenti circa la buona condotta del prestatore, nonché l’assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale. La modifica è finalizzata a limitare tali richieste ai casi in cui sussista un dubbio motivato sul prestatore di servizi.
La lettera g), inserita nel corso dell’esame alla Camera, modifica l’articolo 22 del decreto legislativo n. 206 del 2007, che detta la disciplina in materia di misure compensative, ossia gli adempimenti che in Italia sono richiesti a colui che aspira al riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in uno Stato diverso, al fine di compensare eventuali differenze di formazione.
L’art. 30 (Modifica all’articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Caso NIF n. 2020/4008. Pubblicità nel settore sanitario – Direttori sanitari delle strutture sanitarie private) introdotto dalla Camera – modifica la disciplina relativa all’obbligo, per ogni struttura sanitaria privata di cura, di dotarsi di un direttore sanitario.
La novella concerne il profilo dell’ordine professionale territoriale di appartenenza, consentendo che il direttore sanitario sia iscritto anche ad un ordine territoriale diverso da quello competente per il luogo in cui la struttura abbia la sede operativa e disciplinando la nuova possibile fattispecie.
Come risulta dalla rubrica del presente articolo e dalla documentazione di fonte governativa, la novella è intesa a definire un rilievo posto nell’ambito di una procedura europea allo stato di pre-infrazione (caso NIF 2020/4008).
Più in particolare, la norma vigente – oggetto della presente novella – richiede che le strutture suddette siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo dell’ordine territoriale competente per il luogo nel quale esse abbiano la loro sede operativa.
La novella prevede invece che il direttore sanitario possa essere iscritto anche ad un albo di altro ordine territoriale e che, in ogni caso, il direttore comunichi il proprio incarico all’ordine territoriale competente per la sede della struttura; a quest’ultimo ordine, in base alla medesima novella, compete l’eventuale esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore, limitatamente alle funzioni connesse all’incarico in oggetto.
La documentazione di fonte governativa riporta altresì che il suddetto caso NIF 2020/4008 concerne anche il divieto di elementi di carattere promozionale nelle “comunicazioni informative” da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli ordini delle professioni sanitarie (la norma concerne anche i casi di svolgimento dell’attività in forma societaria.