La circolare 18/E del 28 giugno 2023, Articolo 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), prende in esame la disciplina della flat tax incrementale, introdotta dalla legge di bilancio dello Stato per il 2023 (Vedi QUI). Si tratta della versione definitiva del testo di prassi, dopo che una bozza era stata precedentemente pubblicata dall’Agenzia delle Entrate al fine di raccogliere le osservazioni dei soggetti interessati.
Nella versione finale il documento, purtroppo, conferma l’orientamento presente nella bozza iniziale, prevedendo l’esclusione dalla flat tax incrementale di coloro che svolgono la professione in forma associata. Per quanto riguarda le considerazioni su tale scelta si rimanda alla Circolare n. 061 del 16 giugno u.s. (Vedi QUI).
Per quanto riguarda gli altri aspetti, la circolare conferma quanto già indicato nella norma di legge, ovvero che la misura è in vigore soltanto per l’anno 2023 e che è riservata esercenti attività di impresa o arti e professioni che non utilizzano il regime forfettario. I professionisti potranno beneficare della flat tax incrementale a condizione di realizzare nel 2023 un reddito di lavoro autonomo superiore a quello conseguito in ognuno dei tre anni precedenti (2020, 2021 e 2022). In caso positivo, la flat tax incrementale si configura quale imposta sostitutiva dell’IRPEF (e delle relative addizionali, regionale e comunale) con aliquota proporzionale del 15% da applicare su un reddito imponibile pari alla differenza tra il reddito di lavoro autonomo prodotto nel 2023 e l’ammontare del reddito più elevato realizzato tra il 2020 e il 2022 aumentato del 5%, con un ammontare massimo di 40mila euro. In tal caso, il professionista scinderà il proprio reddito 2023 in due parti, una soggetta a flat tax incrementale, l’altra a IRPEF.
Nella versione definitiva della circolare viene confermato che la flat tax incrementale non potrà essere utilizzata da coloro che hanno iniziato l’esercizio della professione nel 2023, considerata l’assenza di dati relativi al triennio precedente; mentre i contribuenti che hanno iniziato l’attività dopo il 1 gennaio 2020, ai fini del calcolo del reddito utile al confronto con il 2023, dovranno ragguagliare “all’intera annualità il reddito eventualmente derivante dallo svolgimento dell’attività per una frazione dell’anno”. Viene inoltre confermato che la flat tax incrementale potrà essere utilizzata dai contribuenti che in uno o più degli anni dal 2020 al 2022 hanno beneficiato del regime forfettario.
Infine, la circolare precisa che il calcolo degli acconti IRPEF relativi al periodo d’imposta 2024 dovrà essere effettuato senza tenere conto della disciplina della flat tax incrementale, ovvero “adottando quale base imponibile quella che si sarebbe determinata utilizzando le aliquote ordinarie IRPEF” (Vedi QUI).
La circolare prende in esame la disciplina della flat tax incrementale, introdotta dalla legge di bilancio dello Stato per il 2023. Si tratta della versione definitiva del testo di prassi, dopo che una bozza era stata precedentemente pubblicata dall’Agenzia delle Entrate al fine di raccogliere le osservazioni dei soggetti interessati.
Nella versione finale il documento, purtroppo, conferma l’orientamento presente nella bozza iniziale, prevedendo l’esclusione dalla flat tax incrementale di coloro che svolgono la professione in forma associata. Per quanto riguarda le considerazioni su tale scelta si rimanda alla Circolare n. 061 del 16 giugno u.s. (Vedi QUI).
Per quanto riguarda gli altri aspetti, la circolare conferma quanto già indicato nella norma di legge, ovvero che la misura è in vigore soltanto per l’anno 2023 e che è riservata esercenti attività di impresa o arti e professioni che non utilizzano il regime forfettario.
I professionisti potranno beneficare della flat tax incrementale a condizione di realizzare nel 2023 un reddito di lavoro autonomo superiore a quello conseguito in ognuno dei tre anni precedenti (2020, 2021 e 2022). In caso positivo, la flat tax incrementale si configura quale imposta sostitutiva dell’IRPEF (e delle relative addizionali, regionale e comunale) con aliquota proporzionale del 15% da applicare su un reddito imponibile pari alla differenza tra il reddito di lavoro autonomo prodotto nel 2023 e l’ammontare del reddito più elevato realizzato tra il 2020 e il 2022 aumentato del 5%, con un ammontare massimo di 40mila euro. In tal caso, il professionista scinderà il proprio reddito 2023 in due parti, una soggetta a flat tax incrementale, l’altra a IRPEF.
Nella versione definitiva della circolare viene confermato che la flat tax incrementale non potrà essere utilizzata da coloro che hanno iniziato l’esercizio della professione nel 2023, considerata l’assenza di dati relativi al triennio precedente; mentre i contribuenti che hanno iniziato l’attività dopo il 1 gennaio 2020, ai fini del calcolo del reddito utile al confronto con il 2023, dovranno ragguagliare “all’intera annualità il reddito eventualmente derivante dallo svolgimento dell’attività per una frazione dell’anno”. Viene inoltre confermato che la flat tax incrementale potrà essere utilizzata dai contribuenti che in uno o più degli anni dal 2020 al 2022 hanno beneficiato del regime forfettario.
Infine, la circolare precisa che il calcolo degli acconti IRPEF relativi al periodo d’imposta 2024 dovrà essere effettuato senza tenere conto della disciplina della flat tax incrementale, ovvero “adottando quale base imponibile quella che si sarebbe determinata utilizzando le aliquote ordinarie IRPEF”.
Andrea Dili
Dottore commercialista
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