Risposta AE ad interpello n. 199 del 20 aprile 2022 – Articolo 1, commi 16-27 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Contributo a fondo perduto perequativo (Vedi QUI).
Come noto, la legislazione emergenziale Covid-19 ha previsto una serie di contributi a fondo perduto a favore degli operatori economici danneggiati dalla pandemia. Presupposto per accedere a tali contributi era stato individuato, generalmente, nel calo del fatturato (ricavi/compensi) registrato nel periodo pandemico.
L’ultimo contributo varato nell’ambito di tale legislazione, invece, presuppone un criterio differente: non più il calo del fatturato, ma quello del risultato economico, raffrontando – per i professionisti – il reddito del 2020 con quello del 2019.
Per tali ragioni detto contributo viene comunemente definito “perequativo”. Nel caso di specie per accedere al contributo a fondo perduto “perequativo” occorre rispettare il requisito di aver registrato nel 2020 una diminuzione del reddito pari ad almeno il 30% rispetto al 2019.
Il caso prospettato nell’interpello in commento viene sollevato da una impresa, ma la medesima problematica potrebbe riguardare anche i professionisti percettori di reddito di lavoro autonomo. Nello specifico l’interpellante chiede se debba essere considerato nel calcolo del reddito ai fini della verifica del predetto requisito (calo di almeno il 30%) un “componente negativo straordinario non direttamente collegato agli effetti dell’emergenza sanitaria Covid-19”. Il tema, quindi, riguarda più in generale il
computo – ai soli fini dell’applicazione della norma in esame – di componenti straordinarie di reddito – positive o negative – riscontrate negli anni oggetto del calcolo (2019 e 2020).
Questo poiché, ad esempio, un componente positivo straordinario percepito nel 2020 potrebbe precludere il diritto a percepire il contributo anche se, ordinariamente, il reddito avesse subito un calo significativo e, ovviamente, viceversa.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate è molto netta: ai fini della verifica del requisito di accesso al fondo perequativo, il confronto tra il reddito del 2020 e il reddito del 2019 deve essere fatto avendo riguardo agli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi individuati, all’uopo, dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 settembre 2021, protocollo n. 227357/2021. Ovvero per i professionisti in regime di vantaggio (minimi) il rigo LM8 colonna 1, per i professionisti in regime forfettario il rigo LM36 colonna 1 e per quelli ordinari il rigo RE21, colonna 3 della dichiarazione dei redditi persone fisiche.
Di conseguenza, quindi, l’Agenzia – ricordando “l’obiettivo di velocizzare l’erogazione dei suddetti contributi a fondo perduto riducendo le valutazioni di carattere soggettivo in merito ai fattori che possano aver originato il peggioramento dei risultati economici dei singoli soggetti” – ha specificato che non possono essere esclusi dal procedimento di calcolo in esame i componenti di reddito di natura straordinaria, dovendosi rigorosamente riferire ai suddetti righi della dichiarazione.
Andrea Dili
Dottore Commercialista
L’articolo Novità fiscali: risposta dell’Agenzia delle Entrate ad interpello sulla base di calcolo del cosiddetto contributo “perequativo” Covid-19 proviene da ANDI.