Lo schema di decreto legislativo afferente al primo modulo di revisione delle imposte sul reddito delle persone fisiche e di altre misure in tema di imposte sui redditi, nell’ambito dell’iter attuativo della riforma fiscale, contiene una importante misura a favore di imprese e professionisti.
Per l’anno 2024, infatti, in attesa della completa attuazione di quanto previsto dall’articolo 6 della legge delega per la riforma fiscale, viene introdotto uno specifico incentivo sulle nuove assunzioni di personale dipendente con contratto a tempo indeterminato.
Se la legge delega circoscriveva tale misura a enti e società soggette all’Ires, il decreto attuativo la estende a tutti gli operatori economici titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, comprese le persone fisiche soggette all’Irpef. In buona sostanza l’agevolazione potrà essere goduta da qualsiasi studio professionale, costituito sia nella forma di libero professionista persona fisica sia in quella di associazione professionale o di società tra professionisti (STP).
L’incentivo si configura quale aumento, ai soli fini della determinazione del reddito, del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale. La norma definisce il criterio di computo di tale valore, individuandolo nel minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo degli oneri del personale.
In altre parole, quindi, nell’ipotesi in cui un professionista nel 2024 sostenga un costo del lavoro per nuove assunzioni a tempo indeterminato per 30mila euro, con una spesa complessiva del personale che passa da 70mila euro nel 2023 a 90mila nel 2024, ai fini della determinazione del reddito imponibile beneficerà di una extra deduzione pari a 4mila euro (il 20% del minor valore tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti, 30mila euro, e l’incremento complessivo del costo del personale, 20mila euro).
Per poter accedere a tale agevolazione vengono fissate alcune condizioni. In primo luogo è richiesto che il contribuente abbia esercitato l’attività per tutto il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 (“per almeno 365 giorni”): quindi, l’agevolazione è generalmente[1] preclusa a coloro che hanno iniziato la propria attività successivamente al primo gennaio 2023. In secondo luogo, con riferimento al 31 dicembre 2024[2], va accertato il rispetto di due requisiti:
- il numero dei dipendenti a tempo indeterminato deve essere superiore a quello dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2023;
- il numero complessivo dei dipendenti (compresi quelli a tempo determinato) deve essere superiore a quello degli stessi lavoratori mediamente occupati nel 2023.
La norma, infine, prevede che in caso di nuove assunzioni di “lavoratori meritevoli di maggiore tutela” l’incentivo in esame sia potenziato attraverso l’applicazione di specifici coefficienti di maggiorazione.
Andrea Dili
Dottore commercialista
[1] Per le STP in forma di società di capitali o di società cooperativa con esercizio non coincidente con l’anno solare occorrerà verificare tale condizione con riferimento al primo giorno dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.
[2] Ci si riferisce alle persone fisiche, alle associazioni professionali, alle STP in forma di società di persone e alle STP in forma di società di capitali o cooperativa con esercizio non coincidente con l’anno solare. Per le STP in forma di società di capitali o di società cooperativa con esercizio non coincidente con l’anno solare occorrerà verificare tali requisiti con riferimento all’ultimo giorno dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.
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