In arrivo anche per i liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza autonome il bonus una tantum di 200 euro istituito dal Decreto Aiuti.
Si tratta, in particolare, dell’indennità prevista dall’articolo 33 del DL 17 maggio 2022, n. 50, con la finalità di mitigare gli effetti del caro prezzi registrato a partire dai primi mesi del 2022. Diversamente da lavoratori dipendenti e pensionati, per autonomi e professionisti la norma rimandava la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione del bonus a un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Decreto che è stato emanato nei giorni scorsi, seppure non risulti ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale al momento dell’estensione del presente articolo.
La prima fattispecie affrontata dal decreto afferisce alla ripartizione tra INPS e Casse di previdenza delle risorse stanziate per finanziare la misura: in merito, l’articolo 1 stabilisce che dei 600 milioni complessivi , dei quali 95,6 andranno alle casse. Ciò significa che l’indennità potrà essere erogata a 478.000 liberi professionisti.
Il successivo articolo del decreto definisce i requisiti per ottenere il bonus, specificando che potranno richiedere i 200 euro i professionisti che nel 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. In merito occorre evidenziare la precisazione contenuta nel comma 2 dell’articolo 4, dove viene chiarito che, ai fini della verifica del predetto limite reddituale, “dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata”.
Se il decreto non fa alcun esplicito riferimento ai soggetti in regime forfettario, evidenti ragioni di sistematicità inducono a ritenere che i professionisti “forfettari” dovranno appurare il rispetto del limite dei 35.000 euro attraverso il seguente computo:
- (compensi incassati nel 2021 x 78%) – contributi previdenziali versati nel 2021.
Al risultato dovranno essere aggiunti eventuali redditi di diversa natura realizzati nel corso dello stesso anno.
Una volta riscontrato il requisito reddituale, occorrerà verificare le altre condizioni poste dall’articolo 2 del decreto, ovvero:
- di avere avviato la propria attività e di essere iscritti alla Cassa alla data del 18 maggio 2022;
- di avere effettuato, sempre entro la stessa data, almeno un versamento contributivo “con competenza a decorrere dall’anno 2020”, requisito che non si applica ai contribuenti per i quali non risultavano scadenze ordinarie per il pagamento dei contributi previdenziali antecedenti al 18 maggio 2022.
In altre parole, potranno accedere al contributo tutti i professionisti in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e quelli che, pur non pienamente in regola, avevano effettuato entro lo scorso 18 maggio almeno un versamento – anche parziale – dei contributi afferenti il 2020 e/o il 2021.
Una volta verificati i predetti requisiti, per ottenere il contributo – che, va precisato, non costituisce reddito né ai fini fiscali né a quelli previdenziali e assistenziali – occorrerà presentare apposita istanza alla Cassa di previdenza cui si è iscritti, secondo gli schemi che le stesse Casse predisporranno una volta che il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. In merito, occorre osservare come l’articolo 3 del decreto stabilisca che l’istanza debba essere corredata da una autodichiarazione del professionista rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000 e che ad essa debbano essere allegati copia di un documento in corso di validità e del codice fiscale del beneficiario nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento della somma.
L’erogazione del bonus, ultimo atto dell’iter, sarà effettuata secondo l’ordine cronologico delle domande presentate e accolte.
Andrea Dili
Dottore commercialista
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