Nel comunicato stampa divulgato da FNOMCeO, il Presidente nazionale CAO, Raffaele Iandolo afferma come sia “legittimo detenere le apparecchiature necessarie e utilizzarle a fini diagnostici e terapeutici” per gli Odontoiatri, in quanto indispensabili all’esercizio delle prestazioni radiodiagnostiche complementari alla propria professione.
Il quadro normativo di riferimento è il D.Lgs 101/20, entrato in vigore il 27/08/20, il quale recepisce la direttiva europea 2013/59/Euratom riguardante la protezione contro i pericoli derivanti dalla esposizione alle radiazioni ionizzanti e dove l’Odontoiatra viene ricompreso nella definizione di Medico specialista per l’attività complementare (art. 7, comma 1, n. 98) in quanto può svolgere attività diagnostico-terapeutica della radiologia complementare.
Su tale base, è consentita la detenzione di apparecchiature radiologiche presso lo studio odontoiatrico con utilizzo in regime di radiologia complementare, quindi, per lo scopo diagnostico (art. 1 L. 409/85) previsto per la specifica attività clinica dell’odontoiatra operante nel suo studio.
Su questo argomento ci sono state recenti pronunce, che hanno richiesto l’intervento della Federazione degli Ordini, con la volontà di puntualizzare alcuni aspetti fondamentali – dichiara ad ANDIOGGI Raffaele Iandolo -. In particolare, due aspetti: in primo luogo il piano di trattamenti, che è definito dalla legge “terapia strumentale” e che prevede, soprattutto nella parte diagnostica, così come durante il trattamento vero e proprio, degli esami radiologici, effettuati come radiologia complementare ovvero per migliorare il risultato del trattamento.
Va dunque valutata la possibilità di fare esami radiologici nell’arco dell’intero trattamento: dalla diagnosi, durante la terapia, fino al mantenimento successivo ad essa. Dunque, la radiologia complementare deve essere contestuale, integrata e indilazionabile, non soltanto nel corso dell’intervento, ma durante l’intero periodo di cura.
Il secondo aspetto si riferisce al fatto per cui l’Odontoiatra deve rispettare due importanti e irrinunciabili principi: il cosiddetto “principio di giustificazione”, cioè l’effettuazione di esami radiologici esclusivamente se necessari e l’applicazione della dose minore possibile di radiazioni (principio di ottimizzazione) .
Il rispetto di questi principi deve, poi, poter sempre essere dimostrato per gli aspetti che sono intrisecamente collegati tra loro nell’interesse del paziente: il Dentista che deve effettuare una diagnosi corretta, necessita anche del supporto della radiologia complementare, per la quale, sempre nell’interesse del paziente, deve rispettare i limiti di legge nell’emissione di radiazioni.
Chiaramente dovrà anche fornire le adeguate motivazioni che giustificano l’utilizzo di una indagine radiografica, seppur nella minor dose possibile, al fine di non creare danni, rispetto ai benefici che derivano dal punto di vista diagnostico e terapeutico.
In questo contesto assume specifica importanza aver sottoposto al paziente per la sua sottoscrizione un consenso informato completo e accurato.
Punto centrale della discussione – conclude Iandolo –, come già detto in precedenza, l’estensione della possibilità di effettuare esami radiologici durante l’intero periodo terapeutico, dalla prima valutazione del paziente, durante la diagnosi, la terapia e fino al suo mantenimento.
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