L’articolo 7 del disegno di legge di bilancio dello Stato, attualmente in discussione in Parlamento, prevede per il 2024 la conferma del taglio dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti.
Come noto, i commi da 182 a 191 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 disciplinano il regime fiscale di tale fattispecie, stabilendo che i premi di risultato “la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione” siano soggetti a una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, regionale e comunale, con aliquota proporzionale del 10%. Ovviamente, il vantaggio di erogare tali premi sta nel risparmio fiscale del percettore, che in luogo della tassazione Irpef su scaglioni di reddito con aliquote comprese tra il 23% e il 43%, a cui aggiungere il prelievo locale, beneficia di una imposizione ridotta al 10%.
È opportuno precisare come l’accesso a tale agevolazione sconti alcune specifiche condizioni poste dalla legge, ovvero:
- che ci si trovi nell’ambito del settore privato;
- che il premio di risultato rientri nel limite complessivo di 3mila euro lordi;
- che il lavoratore che ne beneficia abbia conseguito nell’anno precedente un reddito di lavoro dipendente di ammontare non superiore a 80mila euro.
Il disegno di legge di bilancio, quindi, lasciando immutate le condizioni per l’accesso alla misura, provvede a fissare l’aliquota dell’imposta sostitutiva per il 2024 nel valore del 5% (in continuità con quanto disposto un anno fa con riferimento al 2023).
Un intervento in coerenza con i principi fissati dalla legge delega per la riforma fiscale, che dedica uno specifico passaggio dell’articolo 5 ai premi di produttività, confermando la loro soggezione a una imposizione sostitutiva agevolata. Anzi, a ben vedere le indicazioni della legge delega vanno oltre i premi di risultato, contemplando l’applicazione della stessa imposta sostitutiva su parte delle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario e sulla tredicesima mensilità. Per queste ultime occorrerà attendere l’apposito decreto attuativo.
Andrea Dili
Dottore commercialista
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