Il concordato preventivo biennale costituisce una delle principali novità della riforma fiscale. La disciplina della misura è contenuta nella bozza di decreto legislativo sul procedimento accertativo, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 17 della legge delega per la riforma fiscale.
L’istituto concordatario viene costruito dal legislatore su un procedimento che prevede tre specifici passaggi:
- in primis il contribuente sarà tenuto a inviare alcuni dati, presumibilmente analoghi a quelli attualmente inclusi nel modello ISA, all’Agenzia delle Entrate;
- entro i successivi cinque giorni l’Agenzia dovrà elaborare e trasmettere al contribuente una proposta di definizione preventiva del reddito relativamente ai successivi due periodi d’imposta;
- trascorsi altri cinque giorni il contribuente potrà aderire (o meno) alla proposta dell’Agenzia.
L’accettazione della proposta obbliga il contribuente a dichiarare per due anni gli importi preventivamente definiti e comunicati dall’Agenzia delle Entrate. Al termine del biennio l’Agenzia provvederà a trasmettere una nuova proposta.
In buona sostanza, quindi, il contribuente calcolerà e verserà le imposte non sulla base del reddito effettivamente conseguito ma del valore preventivamente concordato. Prima di accettare la proposta dell’Agenzia, quindi, sarà necessario valutare attentamente le proprie prospettive reddituali, tenendo conto che in caso di redditi futuri inferiori alle aspettative il carico impositivo rimarrà comunque ancorato ai valori predefiniti in sede concordataria. L’accesso all’istituto concordatario, che riguarda esclusivamente redditi di impresa e di lavoro autonomo, è riservato a due categorie di contribuenti: quelli che utilizzano il regime forfettario e quelli soggetti agli ISA. Per questi ultimi è necessario aver conseguito un punteggio ISA almeno pari a 8, poiché con un punteggio inferiore non è possibile usufruire del concordato.
A tutti i contribuenti interessati, inoltre, viene richiesto il possesso di ulteriori requisiti, ovvero:
- l’assenza di debiti tributari maggiori di 5mila euro e di debiti per contributi previdenziali;
- la regolare presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative ai tre periodi d’imposta precedenti;
- l’assenza di condanne per reati tributari o connessi al riciclaggio nei cinque anni precedenti a quelli dell’applicazione del concordato.
Va, infine, precisato che l’instaurazione del concordato biennale non influisce sugli ordinari obblighi contabili e dichiarativi previsti dalla normativa fiscale, che, quindi, rimangono in essere.
Il prossimo numero di ANDInforma conterrà un approfondimento sul concordato biennale.
Andrea Dili
Dottore commercialista
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