Con il 30 settembre entra in vigore a pieno regime la normativa sanzionatoria sulla fatturazione elettronica, anche se in realtà le agevolazioni previste comprenderanno anche parte delle dichiarazioni del 18 novembre 2019 (poiché il 16 cade di sabato). Più in dettaglio l’analisi dei diversi casi e le relative sanzioni in caso di fattura irregolare o tardiva:

  • Trimestrali (sino al 30.06.2019):
    • Nessuna sanzione art.6, D.Lgs 471/97 se la fattura è stata emessa entro la liquidazione periodica trimestrale naturale (periodo aprile-maggio-giugno 2019 da liquidare al 20.08.2019). 
    • Sanzione art.6, D.Lgs 471/97 ridotta al 20% se la fattura è stata emessa entro la liquidazione periodica del trimestre successivo (18.11.2019).
  • Mensili (sino al 30.06.2019):
    • Nessuna sanzione art.6, D.Lgs 471/97 se la fattura è stata emessa entro la liquidazione periodica trimestrale naturale.
    • Sanzione art.6, D.Lgs 471/97 ridotta al 20% se la fattura è stata emessa entro la liquidazione periodica del mese successivo per fatture immediate con data operazione entro 30.06.2019
  • Mensili (dal 01.07.2019 al 30.09.2019):
    • Sanzione art.6, D.Lgs 471/97 ridotta al 20% se la fattura è stata emessa tra il 12°giorno successivo all’operazione ed entro la liquidazione periodica del mese successivo per fatture immediate con data operazione successiva al 01.07.2019.

DAL 18.11.2019 REGIME SANZIONATORIO PIENO

  • Trimestrali e mensili:
    • Sanzione art.6, D.Lgs 471/97, per violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette a IVA – Sanzione tra 90 e 180% dell’IVA relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio e in caso di IVA indicata in misura inferiore a quella dovuta nella documentazione o nei registri.
    • Sanzione nella misura da €250,00 a €2.000,00 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
    • Sanzione pari al 90% della detrazione compiuta per il cessionario/committente che computa illegittimamente in detrazione l’imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa.

Anche durante il periodo di moratoria, sono interamente applicabili le sanzioni in caso di:

  • Omesso versamento IVA.
  • Utilizzo di crediti non spettanti.
  • Non corretta tenuta e conservazione di scritture contabili, documenti e registri previsti per legge.