Nella giornata di ieri l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento direttoriale che definisce il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo.

Ai fini del diritto alla percezione del contributo occorrerà rispettare le condizioni contemplate dalla norma e definite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 22735 del 4 settembre 2021 e dal successivo decreto attuativo del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ovvero:

  • essere titolari di partita iva attiva al 26 maggio 2021;
  • avere incassato compensi non superiori a 10 milioni di euro nell’anno 2019;
  • avere registrato per il 2020 una diminuzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello conseguito nel 2019;
  • avere inviato la dichiarazione dei redditi 2020 (Modello Redditi 2021) entro il 30 settembre 2021.

Una volta verificato il possesso dei predetti requisiti occorrerà definire l’ammontare spettante, attraverso un procedimento di calcolo piuttosto articolato, ricordando che, in ogni caso, l’ammontare massimo del contributo erogabile non potrà superare 150.000 euro.

In buona sostanza, il criterio di computo individuato dal legislatore prevede che la base di calcolo del contributo sia costituita dalla differenza tra il reddito del 2019 e quello del 2020, dalla quale dovranno essere scomputati – definendo in tal modo la natura “perequativa” del contributo – i contributi a fondo perduto già ricevuti nel corso della pandemia, ovvero, per i liberi professionisti, quelli definiti: dall’art. 1 del Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 (“Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici”);• dai commi 1-3 dell’art. 1 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 (cosiddetto contributo a fondo perduto “aggiuntivo”);• dai commi da 5 a 13 dell’art. 1 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 (cosiddetto contributo a fondo perduto “alternativo”).

L’ammontare del contributo spettante sarà quindi determinato applicando alla base di calcolo così definita delle percentuali variabili in base al volume dei compensi realizzati nel 2019, in particolare:

  • il 30% per i soggetti che nel 2019 hanno conseguito compensi non superiori a 100mila euro;
  •  il 20% oltre 100mila e fino a 400mila euro;
  • il 15% oltre 400mila e fino a un milione di euro;
  • il 10% oltre un milione e fino a 5 milioni di euro;
  •  il 5% oltre 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

Di conseguenza l’ammontare del contributo a fondo perduto perequativo potrà essere calcolato utilizzando la seguente formula matematica:

CP = (R2019 – R2020 – CT) x %MEF
dove:
- CP è l’ammontare del contributo a fondo perequativo spettante;
- R2019 e R2020 qualificano rispettivamente il reddito del 2019 e quello del 2020;
- CT è l’ammontare totale dei contributi a fondo perduto già ricevuti;
- %MEF è la percentuale stabilita dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, così come sopra definita.

Ad esempio, un odontoiatra con compensi 2019 di 300.000 euro, reddito 2019 di 140.000 euro, reddito 2020 di 60.000 euro e contributi a fondo perduto già ricevuti per 10.000 euro, calcolerà l’ammontare del contributo a fondo perequativo nel modo seguente:

140.000 (reddito 2019) – 60.000 (reddito 2020) – 10.000 (contributi a fondo perduto già percepiti) = 70.000 (base di calcolo)

70.000 x 20% = 14.000

La trasmissione dell’istanza per richiedere il contributo – che dovrà essere redatta compilando l’apposito format allegato al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate Prot. n. 336196/2021 del 29 novembre 2021 – dovrà essere effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata  del portale “Fatture e Corrispettivi” del  sito  internet  dell’Agenzia delle Entrate entro il termine del 28 dicembre 2021.

Analogamente ai precedenti dei decreti “Sostegni” e “Sostegni bis” anche il contributo a fondo perduto perequativo potrà essere fruito, a scelta del contribuente, o mediante accredito sul proprio conto corrente bancario o quale credito di imposta da utilizzare in compensazione nel modello di pagamento F24.  

Andrea Dili
Dottore commercialista