La Legge 27 febbraio 2026, n. 26, di conversione del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, ha introdotto, mediante l’allegato alla legge, la seguente disposizione: «9 bis. Il termine per l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua ai sensi dell’articolo 16 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2023 2025 è prorogato al 31 dicembre 2028. Il triennio formativo 2026/2028 e il relativo obbligo di formazione continua hanno ordinaria decorrenza dal 1º gennaio 2026».
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha recepito tale previsione con la Delibera n. 1 del 2026, approvata il 5 marzo 2026 e pubblicata il 17 marzo 2026, confermandone l’efficacia nell’ambito del sistema ECM.
Ciò posto, la norma produce un effetto che si sostanzia nel fatto che:
- l’obbligo formativo 2023-2025 può essere assolto fino al 31 dicembre 2028;
- il triennio 2026-2028 decorre regolarmente dal 1° gennaio 2026. Pertanto, l’Odontoiatra dispone di un periodo aggiuntivo di tre anni per completare il proprio debito formativo relativo al triennio precedente.
Relativamente alla questione della validità della copertura assicurativa rispetto alla manleva della responsabilità professionale, la polizza di responsabilità civile professionale sottoscritta con Oris Broker srl non contiene clausole restrittive specifiche che subordinino l’operatività della garanzia al completamento dell’obbligo formativo.
Pertanto, considerato che la legge ha prorogato il termine di assolvimento del citato obbligo al 31 dicembre 2028, l’Odontoiatra mantiene piena copertura assicurativa e può proseguire l’acquisizione dei crediti ECM entro tale data senza alcuna sospensione o pregiudizio della garanzia assicurativa.
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