La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione della riunione del 10 giugno u.s., ha recepito il disposto normativo introdotto nel cd. “decreto scuola” che prevede come già acquisti i 50 crediti ECM per l’anno 2020 per medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti, quale doveroso riconoscimento per il lavoro prezioso svolto da tutti gli operatori sanitari che impegnati nella lotta contro il nuovo virus hanno fatto dell’attività professionale la loro stessa fonte di aggiornamento. Quindi gli Odontoiatri liberi professionisti non devono certificare di aver continuato la propria attività anche nel periodo di emergenza in quanto l’attività odontoiatrica è stata considerata come essenziale dovendo fornire le cure essenziali ai cittadini.

La Commissione nazionale, inoltre, anche al fine di consentire a tutti gli operatori e i professionisti del settore di continuare a erogare e svolgere la formazione e l’aggiornamento, tenuto conto che l’obbligo formativo ECM è su base triennale e non annuale, ha inoltre deliberato di chiedere alle istituzioni governative e parlamentari che il riconoscimento dei 50 crediti sia riferito al triennio 2020-2022.

I crediti ECM quindi acquisiti nel 2020 da tutti i professionisti del settore partecipando ai corsi residenziali/Fad, andranno nella loro totalità ad assolvere il debito formativo del triennio 2020/2022.

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della suddetta riunione, ha infine deliberato che Il termine del 31 dicembre 2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-20 16, è prorogato alla data del 31 dicembre 2021.



La Commissione Nazionale Formazione Continua che fa capo all’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), ha affrontato nella riunione di oggi, 10 giugno, una serie di provvedimenti di forte interesse per la categoria odontoiatrica relativamente alle attività ECM svolte durante la Fase 1 Covid-19 e rese note attraverso il seguente comunicato:

  1. In considerazione di quanto previsto dalle disposizioni governative circa la sospensione degli eventi residenziali, è possibile richiedere la conversione della tipologia formativa da RES a FAD oppure da RES a RES-videoconferenza, al fine di consentire la conclusione di quelli già iniziati e lo svolgimento di quelli programmati e già inseriti nel sistema informatico. La possibilità di conversione si applica agli eventi già inseriti nel sistema informatico alla data del 15 aprile 2020 e programmati entro il 31 luglio 2020. Nella delibera della Commissione vengono indicate le modalità e le caratteristiche specifiche da rispettare nelle formazione a distanza, sincrona o meno, o videoconferenza, le regole per pubblicizzare il logo e gli spazi “virtuali” delle aziende sponsor, i conflitti d’interesse, i controlli e le verifiche previste.
  2. Il termine del 31 dicembre 2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016, è prorogato alla data del 31 dicembre 2021.
  3. In riferimento all’ art.6, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (cd Decreto Scuola) recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, ai sensi del quale “i 50 crediti da acquisire, per l’anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l’attività di formazione continua in medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell’emergenza da COVID-, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale», la Commissione, CONSIDERATO che è condivisibile prevedere come già acquisiti i crediti formativi ECM, qualora i professionisti della salute di TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE (quindi anche quelle di cui alla legge 3 del 2018 ovvero ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione, chimici, fisici, biologi e psicologi), erroneamente non considerate nella norma di cui prima, abbiano portato avanti la loro attività durante l’emergenza Covid-19, quale doveroso riconoscimento per il lavoro prezioso svolto da tutti gli operatori sanitari che, impegnati nella lotta contro il nuovo virus, hanno fatto dell’attività professionale la loro stessa fonte di aggiornamento, PROPONE DI RICHIEDERE  alle Istituzioni governative e parlamentari la necessità di modificare, nel primo provvedimento utile, l’art.6 del suddetto Decreto Legge nella maniera che segue:“I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina (ECM), si intendono già maturati in ragione di un terzo per TUTTI i professionisti sanitari così definiti dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3”