Il Decreto Liquidità, approvato dal Consiglio dei Ministri del 6 aprile u.s. e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 08 aprile 2020, ha previsto la sospensione, per tutti i contribuenti con fatturato 2019 inferiore ai 50 milioni di euro, dei versamenti di:

  • IVA
  • RITENUTE ALLA FONTE di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973 e delle trattenute relative all’addizionale regionale o comunale, operate in qualità di sostituti d’imposta escluse le ritenute d’acconto su compensi di lavoro autonomo di cui all’art.25 del DPR 600/73;
  • CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA (INAIL)

alle seguenti condizioni:

  • diminuzione del 33% del fatturato di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 sospensione versamento al 16-04-2020
  • diminuzione del 33% del fatturato di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 sospensione versamento al 16-05-2020

Detti versamenti dovranno poi essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30/06/2020 ovvero in cinque rate mensili a decorrere da tale data.

Viene prevista comunque una verifica incrociata con Inps, Inail ed altri enti previdenziali che comunicheranno all’Agenzia delle Entrate il nominativo di chi si è avvalso della sospensione. Sarà quest’ultima poi a segnalare i riscontri sui requisiti di ricavi o compensi che davano diritto ad avvalersi della possibilità dell’effettivo differimento. E’ evidente il rischio di incorrere in sanzioni per chi avesse sfruttato l’opportunità del differimento senza averne i requisiti.

Per le zone più colpite, fra le quali figura Bergamo, oltre a Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, si prescinde dalla soglia di fatturato, essendo sufficiente il calo di fatturato del 33%.

ATTENZIONE: LE RITENUTE DI ACCONTO DEI COLLABORATORI DOVRANNO ESSERE COMUNQUE VERSATE IN QUANTO NON SOGGETTE A PROROGA E DISCIPLINATE DA ALTRA NORMATIVA

Chiaramente nulla vieta ai contribuenti di versare i tributi comunque alla scadenza naturale del 16/04/2020, questo nell’ottica di pianificare i versamenti ed evitare di ritrovarsi al 30 giugno 2020 a dover recuperare (in unica soluzione o in massimo 5 rate) quanto non versato.